STATUTO del COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA (FR)

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale 30 Dicembre 2005, nr. 40)

(Pubblicato sul B.U.R.L. nr. 7 del 10 marzo 2006, S.O. n. 3)

TITOLO I^

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. l

Comune di Pignataro Interamna

l. Il Comune di Pignataro Interamna è ente locale autonomo dotato di autonomia statutaria e finanziaria nonché di potestà regolamentare, la cui organizzazione, nell'ambito dei principi firmati dalla Costituzione e dalle leggi generali dello Stato è disciplinata dal presente statuto.

  1. Esso rappresenta la comunità che vive nel territorio del Comune, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

  2. Il Comune, mediante i propri organi ed uffici, esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali, recando le attribuzioni delle competenze stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

  3. Il Comune di Pignataro Interamna ha un proprio gonfalone e un proprio stemma le cui caratteristiche sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale, tenuto conto del gonfalone e dello stemma tradizionalmente finora adottati.

  4. L'uso del gonfalone e dello stemma negli edifici e nelle cerimonie pubbliche, o nei documenti ufficiali, è disciplinato dal regolamento.

Art. 2

Principi programmatici

l. Il Comune di Pignataro Interamna rappresenta e cura unitamente gli interessi della comunità che vive nel proprio territorio, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative dell'ente secondo i principi stabiliti dall’ art. 3 della Costituzione e dell'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.

  1. Allo scopo di consentire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune, garantisce la più ampia informazione nei programmi, nelle decisioni e nei provvedimenti comunali e a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

  2. Il Comune ispira la propria attività ai principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, lo sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica, sociale e culturale delle istituzioni.

  3. Il Comune di Pignataro Interamna partecipa attivamente alle associazioni di carattere nazionale ed internazionale intese a salvaguardare e a sviluppare le autonomie locali, nonché, a promuovere l'integrazione e la collaborazione degli enti locali con le istituzioni di carattere sovranazionale, e, in particolare, con l'Europa.

  4. Riconosce la funzione e il ruolo delle fasce sociali e delle organizzazioni sindacali presenti, con le loro strutture organizzative, nel territorio del Comune.

  5. In conformità con quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

  6. Il Comune promuove iniziative intese a favorire pari opportunità di accesso al lavoro e di integrazione sociale, economica e politica per le donne e per gli uomini, nonché iniziative per soddisfare le esigenze di carattere sociale dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. . Nell'attuazione di quanto previsto dal presente comma il Comune di Pignataro Interamna si impegna ad operare con la massima obiettività, senza distinzione di razza, di credo o di provenienza, nei confronti di coloro che, in regola con la legge dello Stato, intendono integrarsi nella comunità.

Art. 3

Finalità particolari

l. Il Comune valorizza e tutela il patrimonio storico, culturale, artistico e archeologico presente nel proprio territorio, adottando le misure necessarie per garantirne il godimento da parte della cittadinanza.

  1. Al fine di salvaguardare l'unità e l'integrità del proprio patrimonio storico e culturale, e di consentire la conservazione di vincoli di solidarietà fra le comunità della propria popolazione residente all'estero e la terra di origine, il Comune promuove iniziative intese al raggiungimento di tale scopo e intrattiene relazioni con le rappresentanze all'estero.

  2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, delle acque e acustico.

  3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, le attività del tempo libero ed il turismo promuovendo la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti da utilizzare anche attraverso l'associazionismo sportivo secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.

  4. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute utilizzando idonei strumenti per renderlo effettivo ed esercitando ogni possibile prerogativa purché sia garantito nelle forme più appropriate alle esigenze dei cittadini. Particolare attenzione sarà rivolta alla salubrità ed alla sicurezza nel posto di lavoro.

  5. Il Comune concorre con la Provincia e la Regione all'organizzazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, ai diversamente abili e comunque a chiunque si trovi nella condizione di emarginazione sociale.

TITOLO II^

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 4

Gli organi istituzionali

  1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Il Sindaco ed il Consiglio, durano in carica per cinque anni.

  2. La potestà, le funzioni e le attribuzioni spettanti a ciascun organo non sono delegabili nè omologabili, salvo i casi previsti e disciplinati dalla legge e dallo statuto.

  3. Il Comune, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 dello statuto, riconosce nella pubblicizzazione dell'attività dei propri organi il mezzo per garantire, sviluppare e qualificare la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del Municipio.

  4. Il Comune potrà istituire, altresì, la Consulta Giovanile, la cui elezione e funzionamento sarà disciplinata da appositi regolamenti.

Art. 5

Il Consigliere

  1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

  2. È consigliere anziano il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

  3. Nel Consiglio il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

  4. Nel caso di sospensione di un consigliere il consiglio procede, nella prima adunanza successiva alla notifica della sospensione stessa, alla temporanea sostituzione col medesimo criterio di cui al comma precedente e la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

  5. Il consigliere comunale ha diritto di parola nel Consiglio e nelle Commissioni di cui fa parte; ha facoltà di iniziativa e di emendamento per gli atti sottoposti a deliberazione di competenza consiliare nonché di formulare interrogazioni, proporre mozioni ed ordini del giorno.

  6. Il Consigliere ha diritto di ottenere con sollecitudine le informazioni che ritiene utili per l’espletamento del mandato, di consultare gli atti e di ottenere copia previa richiesta scritta al Sindaco.

Art. 6

Dimissioni del Consigliere

1.Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio comunale. 2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

  1. Il Consiglio Comunale deve procedere alla relativa surrogazione che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 7

Gruppi consiliari

  1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari.

  2. I gruppi consiliari sono composti da uno o più consiglieri.

  3. I consiglieri dichiarano per iscritto a quale gruppo intendono appartenere.

Art. 8

Il Consiglio comunale

  1. Il Consiglio comunale rappresenta la cittadinanza del Comune di Pignataro Interamna ed è Organo di controllo politico-amministrativo dell’Ente. Il consiglio comunale è composto dal Sindaco e da dodici membri.

  2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche tranne i casi per i quali la legge prevede la seduta segreta.

  3. Il Consiglio individua le linee di sviluppo del comune in armonia con i principi previsti dallo statuto, determina i conseguenti indirizzi, stabilisce i programmi di politica amministrativa e ne controlla l’attuazione.

  4. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni demandategli dalle leggi statali, regionali e dallo Statuto ed esercita le funzioni previste dallo Statuto della Regione Lazio in materia di iniziativa legislativa e per la indizione di Referendum.

Art. 9

Insediamento

  1. La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

  2. La prima adunanza, convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto, provvede a tutte le attività riservate alla convalida degli eletti ed alla comunicazione al consiglio comunale dei componenti la giunta comunale e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

  3. La convalida degli eletti e la revoca degli eventuali ineleggibili deve essere effettuata dal Consiglio prima di prendere in esame qualsiasi altro argomento. Nella medesima seduta , ove necessario, avvia i procedimenti di decadenza nei casi di incompatibilità.

Art. 10

Riunione del Consiglio

  1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Sindaco in via ordinaria entro la prima decade di ogni mese dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre.

  2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria in qualsiasi periodo dell’anno per iniziativa:

a) del Sindaco;

b) di 1/5 dei Consiglieri;

  1. Il Consiglio comunale può essere altresì convocato in seduta urgente per trattare argomenti imprevisti e non rinviabili.

  2. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal presidente e dal segretario comunale o da chi ne fa le veci.

Art. 11

Le Commissioni consiliari

l. Il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

  1. Le Commissioni hanno competenza in materia di: bilancio e sviluppo economico; urbanistica ed assetto del territorio nonché lavori pubblici; servizi sociali e culturali.

  2. Il regolamento disciplina il loro funzionamento e la compatibilità nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 12

Composizione della Giunta

l. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori.

Art. 13

Elezioni del Sindaco e della Giunta comunale

  1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva gli indirizzi generali di governo.

  2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

Art. 14

Assessore non consigliere

  1. Ai sensi dell’art. 47, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, un componente della giunta può essere nominato anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale nonché di professionalità e di particolari competenze tecniche, scientifiche e sociali in riferimento al programma ed ai progetti indicati nel documento degli indirizzi generali.

  2. L’assessore non consigliere partecipa ai lavori del consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto, ha gli stessi diritti dei consiglieri riguardo all’accesso alle informazioni ma non può presentare interrogazioni e mozioni. Non può comunque ricoprire l’incarico di vicesindaco.

Art. 15

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

  1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

  2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi ed adottati.

Art. 16

Durata in carica

  1. Il sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni.

  2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco

  3. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione.

  4. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

Art. 17

Mozione di sfiducia costruttiva

  1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

  2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

  3. La seduta è pubblica ed il sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

Art. 18

Revoca di un assessore

  1. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile successiva alla revoca e comunicando i nominativi dei sostituti.

Art. 19

Decadenza dalla carica di Assessore

  1. La decadenza dalla carica di un assessore avviene per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

  2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale contestualmente alla revoca d’ufficio su istanza di qualunque consigliere o elettore del comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato della proposta di decadenza.

  3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di assessore il sindaco comunica nella prima seduta immediatamente successiva il nominativo di chi sostituisce l’assessore cessato dalla carica.

Art. 20

Competenze della Giunta

  1. La Giunta è l’organo esecutivo del comune con competenza generale.

  2. Compie tutti gli atti che la legge e lo Statuto non riserva al Consiglio, che non rientrano nella competenza del Sindaco o che non spettano al Segretario e ai Responsabili di servizio.

  3. La Giunta agisce nell’ambito dei programmi e degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio, al quale riferisce annualmente della propria attività, promuove, inoltre, atti di iniziativa, di impulso e di raccordo.

Art. 21

Organizzazione della Giunta

  1. La Giunta comunale informa la propria attività al principio della collegialità.

  2. Le deleghe dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.

  3. Il Sindaco comunica al Consiglio le deleghe dei singoli Assessori e le successive modifiche.

Art. 22

Funzionamento della Giunta

l. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che la presiede.

2 La Giunta delibera con la metà più uno dei membri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti. 3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa deliberazione della stessa Giunta.

  1. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

  2. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale o chi ne fa le veci.

Art. 23

Il Sindaco

l. Il Sindaco rappresenta il Comune e ne assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo.

  1. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti. 3. Il Sindaco, in qualità di capo dell’Amministrazione:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, ne determina il giorno dell’adunanza e ne fissa l’ordine del giorno;

b) raccorda l’attività degli organi collegiali elettivi;

c) assicura l’unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;

d) coordina le iniziative degli organi politici con quelle degli organi burocratici;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

f) ha la rappresentanza in giudizio del comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti

all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all’osservanza dei regolamenti;

h) promuoveeconcludelepartecipazioniconsortilidicuiall’art.31delD.Lgs.18agosto2000nr.267

nonché gli accordi di programma di cui all’art. 33 dello stesso Decreto Legislativo.

i) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

TITOLO III^ FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 24

Principi generali

  1. Il Comune di Pignataro Interamna cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità Municipale. 2. Esso esercita, altresì, le funzioni di decentramento statale e regionale secondo il dettato del 1° comma dell’art. 129 dalla Costituzione della Repubblica e secondo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

  2. Collabora inoltre con la Provincia e con la Regione Lazio, nonché con altri Enti Locali, per concorrere a realizzare un efficiente sistema di autonomie locali per lo sviluppo economico, sociale e civile.

  3. Il Comune congiuntamente con la Provincia, che considera Ente intermedio, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

  4. Il Comune può, sulla base di programmi della Provincia, realizzare opere di rilevante interesse ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo.

  5. Il Comune concorre, in collaborazione con la Provincia, alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali.

Art. 25

Principio di cooperazione

  1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 26

Convenzioni

  1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

  2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti della legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 27

Consorzi

  1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell’articolo precedente.

  2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente articolo, deve prevedere l’obbligo di pubblicare gli atti fondamentali del consorzio agli albi pretori degli enti contraenti.

  3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

  4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 28

Accordi di programma

  1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

  2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità di attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di

finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti; c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

  1. Il sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del consiglio comunale con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Titolo IV^

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29

Trasparenza ed informazione dell’attività amministrativa

  1. L’attività amministrativa del Comune è esercitata con criteri di efficienza ed efficacia, trasparenza dei procedimenti e pubblicità degli atti e dei risultati.

  2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici fatta eccezione per quelli riservati o segreti per disposizione di legge.

  3. L’Amministrazione garantisce ai cittadini l’informazione sullo stato dei procedimenti in attuazione della legge 7agosto 1990 n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, nr. 15 e dall’art. 3 del D. L. 14 marzo 2005, nr. 35, convertito, con modificazioni, con legge 14 maggio 2005, nr. 80.

  4. Un apposito ufficio del Comune, con adeguato personale, deve essere utilizzato per tenere a disposizione dei cittadini la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del bollettino Ufficiale della Regione Lazio, dei Regolamenti Provinciali, del Foglio Annunzi Legali, della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, per la consultazione con l’ausilio del personale addetto.

Art. 30

Diritto di accesso

Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal Regolamento e comunque in attuazione degli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, nr. 15 e dall’art. 3 del D. L. 14 marzo 2005, nr. 35, convertito, con modificazioni, con legge 14 maggio 2005, nr. 80.

Art. 31

Partecipazione al procedimento amministrativo

La Partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dall’Amministrazione comunale di Pignataro Interamna per precisa volontà politica e comunque nel rispetto e nella scrupolosa attuazione degli articoli 7,8,9,10,11,12 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, nr. 15 e dall’art. 3 del D. L. 14 marzo 2005, nr. 35, convertito, con modificazioni, con legge 14 maggio 2005, nr. 80.

Art. 32

Istanze e Petizioni

I cittadini, anche in forma collettiva o attraverso le associazioni, possono rivolgere al Comune istanze per chiedere l’emanazione di atti e provvedimenti e chiedere informazioni su aspetti dell’attività amministrativa; avanzare petizioni per sollecitare iniziative del Comune in questioni di interesse collettivo. Con apposito regolamento saranno disciplinate le forme di proposizione di istanze e petizioni e i tempi di risposta alle medesime.

Art. 33

Consultazione popolare

Prima dell’adozione degli atti amministrativi di particolare rilevanza per la cittadinanza il Comune può effettuare consultazioni popolari con decisioni del Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Per conoscere accuratamente l’orientamento della popolazione in temi di particolare interesse generale, l’amministrazione può commissionare indagini, ricerche demoscopiche, sondaggi di opinione.

Art. 34

Il Difensore Civico

  1. Il Comune prevede l’istituzione dell’ufficio del difensore civico al fine di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione comunale.

  2. Compito del difensore è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati oppure di formazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi delle strutture che gestiscono i servizi pubblici nei confronti degli utenti.

  3. Tali segnalazioni può effettuarle anche di propria iniziativa.

  4. Il difensore civico, qualora lo ritenga necessario, può esercitare davanti alle giurisdizioni amministrative azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.

  5. L’eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

  6. Il difensore civico è eletto, con voto a maggioranza qualificata dei 3⁄4 dei Consiglieri assegnati al Comune, tra i cittadini residenti di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni.

  7. Egli resta in carica cinque anni, può essere revocato dallo stesso Consiglio a maggioranza dei 3⁄4 dei Consiglieri assegnati al Comune, con provvedimento motivato, per indegnità o per gravi violazioni di legge.

Il difensore civico non può essere immediatamente rieletto.

  1. Il difensore civico è funzionario onorario ed assume la figura di incaricato di pubblico servizio a tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio comunale, prima di assumere l’incarico, con la seguente formula “Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

  2. Ad esso spetta il compenso di €. 1.000,00 lordo annuo, da rivalutarsi ogni quinquennio con delibera del Consiglio Comunale.

  3. A disposizione delle attività del difensore civico il Comune struttura un Ufficio regolarmente fornito degli arredi necessari e del materiale di cancelleria di volta in volta occorrente.

  4. Al difensore civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne fotocopia secondo le modalità di accesso previste per i Consiglieri comunali.

  5. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio di cui ai commi 2° e 4° dell’art.24 della legge 241/90 ed è tenuto al segreto d’ufficio.

  6. Il difensore civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presiede l’organo collegiale.

  7. Il difensore civico all’atto del giuramento presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio Comunale, altresì, una relazione annuale entro il 10 settembre, ove si illustra l’attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell’Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l’efficienza, l’efficacia e la produttività dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

  8. Le dimissioni del difensore civico devono essere presentate al Sindaco per iscritto ed hanno efficacia dal momento in cui il Sindaco o chi presiede l’adunanza le comunica al Consiglio Comunale nella sua prima riunione successiva alla presentazione delle stesse. L’atto consiliare di constatazione della intervenuta comunicazione delle dimissioni è immediatamente eseguibile. Se il Sindaco non provvede, entro 15 giorni dalla presentazione, il dimissionario può chiedere al Consiglio Comunale di prendere atto delle sue dimissioni. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo l’avvenuta comunicazione delle stesse al Consiglio. Entro 45 giorni dalla constatazione dell’intervenuta comunicazione delle dimissioni da parte del Consiglio Comunale, è necessario procedere a nuova elezione. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e poteri, il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della prorogatio conservando tutti i poteri.

  9. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;

c) i Ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni e aziende o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale e che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione Comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori o Segretario del Comune;

g) chi è stato candidato alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale o per la carica del Sindaco.

  1. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri dell’ufficio, da assumere a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 35

Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali.

  1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze concernenti tributi Comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n.212 del 27 luglio 2000, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

  2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma uno debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO V^

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 36

Organi elettivi e organi burocratici: competenza

  1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Sono organi burocratici il Segretario comunale, i responsabili di servizio.

  2. Spettano agli organi elettivi i compiti di indirizzo e di controllo; spettano agli organi burocratici la gestione amministrativa, tecnica e contabile.

Art. 37

Organizzazione generale

  1. L’organizzazione generale degli uffici e dei servizi, la dotazione organica e l’attribuzione di funzioni ai responsabili di servizio sono stabiliti dal regolamento.

  2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

  3. L’organizzazione degli uffici e dei servizi deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, efficienza amministrativa e tecnica, funzionalità, produttività ed economicità di gestione, secondo principi di adeguatezza, professionalità e responsabilità.

Art. 38

Segretario comunale

  1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

  2. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 108 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all’art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia i responsabili di servizio;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’art. 108, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

  1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 39

Assunzione del personale

  1. Il regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce la pianta organica del personale e definisce le qualifiche, le funzioni, le categorie professionali del personale in conformità ai principi fissati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dallo statuto.

  2. Il personale comunale è, di norma, assunto mediante concorso pubblico salvo i casi stabiliti dalla legge.

Titolo VI^

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40

Autonomia finanziaria

  1. Il Comune di Pignataro Interamna ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

  2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 41

Bilancio di previsione

  1. Il Comune di Pignataro Interamna delibera entro il 31 ottobre il Bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

  2. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale predisposti dalla Giunta Comunale.

Art. 42

Conto consuntivo

  1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui il Conto stesso si riferisce.

  2. Al Conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 43

Il revisore

Il revisore è eletto secondo le modalità fissate dall’art. 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 ed esercita le proprie funzioni secondo quando prescritto dall’art. 239 dello stesso Decreto Legislativo.

Art. 44

Regolamentazione delle attività finanziarie

  1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune di Pignataro Interamna è disciplinato dalla legge.

  2. Il Consiglio comunale, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta appositi regolamenti per la contabilità e per la disciplina dei contratti.

Titolo VII^

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45

Revisione dello Statuto

La revisione dello Statuto avviene secondo le modalità di cui all’art. 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.

Art. 46

Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore, a tutti gli effetti, decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.

Ultimo aggiornamento: 8 Gen 2024, 14:11

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